Il contratto di lavoro part-time riguarda il lavoro dipendente inferiore a 40 ore settimanali o al minor orario fissato dai contratti collettivi di riferimento. È stipulato per iscritto, con indicazione della durata complessiva e della collocazione temporale dell'orario stabilito facendo riferimento a giorno, settimana, mese e anno.
Ci sono tre tipologie di part-time: orizzontale, quindi con riduzione dell'orario giornaliero, in questo caso il lavoratore presta attività tutti i giorni per un numero di ore inferiore allo standard; verticale, in questo caso di lavora solo in determinati giorni della settimana, in determinate settimane del mese o in prefissati periodi dell'anno; misto, in questo caso c'è un mix tra la tipologia orizzontale e verticale.
Il contratto di lavoro part-time, che deve risultare da atto scritto controfirmato da datore di lavoro e lavoratore, deve contenere i dati del dipendente, i dati dell'impresa, la data di assunzione, la tipologia di contratto, la qualifica e mansione, il trattamento economico, la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro.
La comunicazione deve essere inviata entro cinque giorni ai servizi competenti. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Bisogna, poi, ricordare che il contratto di lavoro part time può sempre essere trasformato in tempo pieno.
In merito alla retribuzione, il lavoratore part time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del tempo pieno e allo stesso trattamento normativo, quindi a ferie annuali, congedo di maternità e parentale, trattamento di malattia e infortunio (in caso di part-time verticale l'indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente è prevista prestazione lavorativa).
La retribuzione, inoltre, deve essere proporzionale alle ore svolte e alle ore di lavoro eseguite oltre l'orario concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno sono lavoro supplementare. La contrattazione collettiva deve indicare il numero massimo di ore effettuabili, causali e conseguenze del superamento dei limiti.
La contrattazione collettiva può prevedere, inoltre, clausole flessibili (che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione delle prestazioni lavorative) e clausole elastiche (che consentono di aumentare la quantità delle prestazioni). Il datore di lavoro potrà comunque modificare la collocazione temporale o aumentare la prestazione lavorativa con preavviso al dipendente di almeno cinque giorni lavorativi.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei dipendenti a tempo parziale, adibiti alla stessa mansione o equivalente. Il datore di lavoro deve inoltre dare comunicazione al personale a tempo pieno e prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione in part-time.
In caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione percepita nel part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi.
Sono previste, poi, delle richieste di part time per specifiche esigenze, che riguardano: figli; lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che riducano la capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita; patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative riguardanti il coniuge, i figli o i genitori; necessità di assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%.
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