Il prossimo 21 aprile scade il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle Equitalia. Ecco alcune informazioni utili e come accedere alla sanatoria.
Chi aveva ottenuto da Equitalia una dilazione già in essere al 24 ottobre 2016, per fare istanza di rottamazione deve pagare gli importi scaduti al 31 dicembre 2016. In tal caso bisogna fare attenzione agli interessi di mora che potrebbero essere maturati sulle rate non pagate e su quelle pagate in ritardo nel 2016. Queste somme non verrebbero aggiunte al conteggio della rottamazione e a titolo cautelativo è utile versarle per evitare di vedersi bocciata l’istanza.
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 31 dicembre 2016, di conseguenza potrebbero esserci cartelle rottamabili che non sono ancora state notificate al contribuente e che, essendo state affidate alla fine del 2016, non sono ancora decadute né prescritte. Accedendo alla propria area riservata sul sito di Equitalia o rivolgendosi direttamente agli uffici di Equitalia si può avere un quadro della situazione.
Nel caso si decida di ignorare una cartella relativa a un vecchio debito, si deve tener presente che, sebbene le sanzioni si prescrivano in cinque anni, il termine può essere interrorro da qualsiasi atto che metta in mora il debitore. Chi è interessato, quindi, dovrebbe fare un’istanza di accesso agli atti all’agente della riscossione per essere sicuro della prescrizione. Se il contribuente ritiene che l’atto sia prescritto non dovrà aderire alla rottamazione, ma far valere in contenzioso l’avvenuta prescrizione così da ottenere l’annullamento dell’atto.
Chi presenta istanza per la definizione agevolata delle cartelle deve attendere la risposta di Equitalia. I contribuenti che hanno diverse cartelle rottamabili, alcune delle quali magari rateizzate e con pagamenti non regolari, è bene che presentino istanze separate: una per le cartelle non rateizzate e un’altra per quelle dilazionate.
Chi aveva rateizzato una cartella e presenta domanda di definizione agevolata può smettere di pagare le rate a partire dal 1° gennaio 2017, in attesa della risposta di Equitalia. Un contribuente che ha continuato a pagare le rate a gennaio e febbraio di quest’anno e decide solo ora di avvalersi della rottamazione non potrà recuperare le sanzioni e gli interessi di mora versati nei primi due mesi del 2017.
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