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Ha fatto molto discutere la notizia secondo cui dal 1° luglio 2017, con la conclusione dell’era Equitalia e l’entrata in scena dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quest’ultima potrà procedere al pignoramento del conto corrente in modo diretto, senza l’intervento del giudice. Ma vediamo quanto precisato dall’ente di riscossione.

Equitalia, con un comunicato, ha spiegato che l’azione di pignoramento presso terzi è disciplinata da una norma del 2005 (dl 203/2005 che ha introdotto l’art. 72 bis del DPR 602/1973) la quale prevede l’azione diretta da parte di Equitalia sui crediti del debitore detenuti da terzi (ivi comprese le eventuali somme sul conto corrente).

La norma, inoltre, prevede l’intervento dell’Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione.

In particolare, Equitalia procede alle azioni esecutive solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto.

L’interazione delle banche dati introdotta dal dl 193/2016 va nella direzione di poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più ‘a fari spenti’ relativamente alle azioni esecutive, ma soprattutto di limitare al minimo, grazie ad informazioni più puntuali, l’impatto sul debitore e sulle sue attività professionali.

Nei fatti, dunque, quello che cambierà a partire dal 1° luglio 2017 sarà che tale potere verrà esteso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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