Un fondo immobiliare che demolisce e ricostruisce un immobile ha diritto ai benefici fiscali del bonus costruzioni?
Secondo la risposta 70 del 20 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate , un fondo immobiliare che demolisca e ricostruisca un edificio pur integralmente non può figurare come una impresa di costruzione e ristrutturazione, e pertanto non può accedere alle agevolazioni di cui all’art.7 del dl 34/2017, in particolare dell’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.
La ragione è che il fondo immobiliare si configura non come soggetto di diritto ma come patrimonio separato e gestito da una apposita società di gestione del risparmio, che ne è titolare, e che Banca d’Italia vieta ai fondi immobiliari di esercitare attività di impresa.
A nulla vale la presenza di queste condizioni:
- Il fondo acquista un intero fabbricato
- Il fondo ristruttura oppure demolisce e ricostruisce integralmente il fabbricato (tramite appalto) entro dieci anni dall’acquisto e rispettando tutte le norme antisismiche e conferendo una classe energetica elevata
- L’immobile venga alienato almeno per una quota del 75% dopo la ristrutturazione
Stando al divieto esposto sopra, in questi casi il fondo viene assimilato non ad una impresa ma ad un privato e quindi gli vengono negate le agevolazioni spettanti alle imprese.
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