I chiarimenti della Cassazione
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Con l’asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere ai bonus edilizi e la congruità delle spese sostenute. Ma in quali casi si rischiano i controlli? Sul punto è intervenuta la Cassazione.

Asseverazioni false

Con le sentenze 42009/2022 e 42010/2022, la Cassazione è intervenuta in tema di asseverazioni false rilasciate dal professionista. Ma quando si può parlare di asseverazioni false che fanno rischiare i controlli?

Secondo quanto fatto emergere dalla Cassazione, ecco le anomalie che nei casi esaminati hanno fatto scattare i controlli: 

  • La firma è risultata non autografa, sempre uguale perché apposta attraverso un file immagine.
  • Le asseverazioni si riferiscono tutte al primo Sal del 30%, mentre mancano quelle relative al resto dei lavori.
  • Non è stato allegato l’Ape post intervento, che invece è richiesto dalla normativa sul superbonus.
  • Il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente all’importo complessivo dei lavori e non coincide con quanto dichiarato nell’asseverazione.
  • In alcuni casi è dichiarato che l’edificio su cui si realizzano gli interventi si trova in uno dei Comuni del cratere sismico, circostanza che dà diritto a una maggiorazione del 50% del superbonus.
  • Nelle asseverazioni manca il protocollo della relazione tecnica che deve essere depositata in Comune prima dell’inizio dei lavori.
  • Le assicurazioni professionali, che ogni professionista dovrebbe sottoscrivere, sostenendo le relative spese, sono state pagate dal committente.

Quando va fatta l’asseverazione?

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario richiedere:

per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Quando non serve l’asseverazione?

L’asseverazione tecnica non è obbligatoria per gli interventi di edilizia libera e per interventi di importo inferiore a 10.000 euro.
 

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