I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 295 del 24 novembre 2025
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus e bonus edilizi in generale, affrontando in particolare la questione relativa all’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Secondo quanto chiarito con la risposta n. 295 del 24 novembre 2025, se la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura è stata compilata in modo errato e non è stata corretta entro i termini di legge, la scelta diventa definitiva e non può più essere modificata. 

Se quindi al posto dello sconto in fattura viene indicata la cessione del credito, rimane l’opzione della cessione, di conseguenza il credito acquisito può essere utilizzato in compensazione in dieci rate annuali e può essere ceduto solo a soggetti qualificati, ossia banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Sconto in fattura e cessione del credito, quali sono le differenze

Con la risposta n. 295, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto disposto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, che ha introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito come alternativa alla detrazione fiscale per chi affronta spese per il recupero edilizio. È stato quindi sottolineato che lo sconto in fattura permette al committente di ridurre immediatamente l’importo dovuto al fornitore, il quale acquisisce un credito d’imposta di pari valore, mentre la cessione del credito permette di trasferire il beneficio fiscale a terzi.

Nel dettaglio, come spiegato, l’impresa che ha effettuato i lavori e che applica lo sconto in fattura può cedere il credito anche a un cessionario, anche non qualificato; mentre con la cessione del credito, il cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta, ma solo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione).

Quando fare la comunicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito

La scelta dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello, da trasmettere entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa, e nel quale il contribuente deve barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta.

Comunicazione dello sconto in fattura errata, quando si può rimediare

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile rimediare all’errore inviando un messaggio di posta elettronica quando l’opzione esercitata dal cedente resta valida, ma ha anche precisato che ciò non è possibile, e non si può prescindere dall’invio di una nuova comunicazione, in presenza “dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in passato era possibile sanare errori formali tramite la remissione in bonis, inviando una nuova comunicazione oltre il termine ordinario, ma poi il decreto-legge n. 39/2024 ha eliminato questa possibilità.

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