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Imu e separazione di fatto, i chiarimenti della Cassazione
GTRES

Con la sentenza n. 24294 del 3 novembre 2020, la Cassazione ha stabilito che l'Imu non deve essere versata da chi è in una situazione di separazione di fatto e ha la residenza nell'immobile per il quale richiede le agevolazioni. Non serve dunque una separazione formale.

Ammistrazione finanziaria prima e Ctp e Ctr poi avevano escluso la possibilita di beneficiare dell'esonero Imu per la separazione di fatto. Ma la Cassazione si è espressa diversamente.

Innanzitutto, è stato sottolineato che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente". Per la giurisprudenza di legittimità, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari. Quindi, come sottolineato da Italia Oggi, se il requisito è riscontrabile solo nel ricorrente e non nei familiari, non c'è diritto alla detrazione.

Per tale ragione, è necessario "distinguere fra il nucleo familiare che si divide solo sulla carta abitando in città diverse e quello che, come in questo caso, mette in atto una vera e propria separazione". Nel caso in cui si sia di fronte a una vera e propria separazione, si ha diritto all'agevolazione fiscale. 

La Cassazione, dunque, ha considerato sbagliato il giudizio della Ctr di Livorno che ha ritenuto "tout court esclusa l'agevolazione Imu per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l'odierno ricorrente risultava residente presso l'immobile de quo e che l'altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento del tributo il proprietario dell'immobile concesso in comodato alla donna)". 
 

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