Ecco quali sono le norme, le misure minime e le prescrizioni per realizzare un bagno accessibile alle persone disabili.
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Zona wc bagno disabili
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Nel progettare un bagno per persone disabili è necessario tener presente di caratteristiche, misure e dimensioni minime prescritte dalla legge. Nell’organizzazione degli spazi e nel disporre i singoli sanitari e ausili all’interno di essi, è richiesto infatti il rispetto di quanto previsto dalla legge in modo da garantire l’autosufficienza, la libertà e la sicurezza di movimento anche a persone con difficoltà motorie. Un locale igienico accessibile, infatti, consente di vivere la casa o uno spazio aperto al pubblico secondo elevati standard di qualità della vita. Ecco, quindi, a quale normativa occorre far riferimento per la realizzazione di un bagno per persone disabili

Quali sono le dotazioni obbligatorie di un bagno per disabili

Nella progettazione e costruzione di un bagno per persone a ridotta mobilità è necessario far riferimento, in particolare, a due decreti. Il primo, il decreto del ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 14 giugno 1989, riguarda le prescrizioni necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici al fine di eliminare le barriere architettoniche

Il provvedimento è integrato dalla circolare ministeriale numero 1669 del 22 giugno 1989 per ulteriori chiarimenti e dettagli. L’altro, il decreto del Presidente della Repubblica numero 503 del 24 luglio 1996, reca il regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici.

Le norme stabiliscono che si possa disporre di un locale igienico in regola intervenendo zona per zona. Le prescrizioni di legge fissano, infatti, caratteristiche e dimensioni per: 

  • la porta di entrata al bagno;
  • i sanitari e gli ausili per il wc e la zona lavabo, incluso lo specchio;
  • i corrimano orizzontali e l’appoggio ribaltabile;
  • la zona doccia. 
Rifacimento bagno di casa
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Bagno disabili, quando può essere di 140x180 

Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca quali debbano essere le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli di progettualità imporrebbero delle misure minime di 180x180 cm del bagno disabili, con uno spazio antistante i principali sanitari di 55 cm. 

Tuttavia, a seconda del tipo di costruzione che si voglia realizzare, alcune imprese progettano soluzioni innovative e all’avanguardia per garantire l’autonomia e la comodità, anche in maniera versatile. 

È il caso di un bagno per disabili della dimensione di 140x180, soluzione funzionale a offrire uno spazio sufficiente per consentire le manovre con la sedia a rotelle e gli ausili per la mobilità. 

Dimensioni di questo tipo, tuttavia, devono essere adattate alle condizioni di disabilità e consentire le esigenze specifiche dell’utente, il quale può trovare sostegno anche da maniglioni, sedute pieghevoli per la doccia e tutti gli accessori che garantiscano il movimento in autonomia all’interno dell’ambiente. 

Bagno disabili 150x150, quando è consentito

In fase di progettazione, le dimensioni imposte dai decreti ministeriali devono essere oggetto di massima attenzione da parte delle imprese che eseguono i lavori. Per esempio, un bagno 150x150 non è considerato a norma tenendo conto dei vincoli di manovrabilità e di movimento all’interno di un bagno disabili. 

Tuttavia, le misure minime del bagno disabili devono considerare anche lo spazio di rotazione necessario all’interno di un locale più grande, in modo che la persona che utilizza il bagno debba poter eseguire il giro a 360 gradi con la propria carrozzella a rotelle. 

Come deve essere fatto un bagno per disabili

Nella realizzazione di un bagno, si deve tener conto dell’accessibilità a persone a ridotta mobilità. Non è solo una questione di comodità, ma di garantire l’accessibilità ai sanitari, la sicurezza nel muoversi e, in generale, la qualità della vita. I decreti sopra elencati fissano minuziosamente tutti gli elementi ai quali prestare attenzione. Eccoli spiegati nel dettaglio.

La porta d’ingresso

La porta del bagno per disabili deve avere una larghezza di non meno di 90 cm. L'apertura, inoltre, deve avvenire preferibilmente nella direzione dell’esterno, in modo da consentire l’ingresso o l’uscita senza avere ostacoli. Si possono preferire le porte scorrevoli o quelle a libro nel caso in cui si necessiti di spazio e di maniglioni a leva. 

Il Lavabo, i rubinetti e lo specchio

La zona deve essere progettata in modo da installare un lavabo a mensola, il cui bordo deve essere sospeso da terra a una distanza di almeno 80 cm. Sotto il lavabo ci deve essere uno spazio libero di almeno 70-75 cm in modo da consentire alle persone con disabilità di avvicinare la sedia a rotelle il più possibile al bordo. 

Il rubinetto deve essere di tipo "a leva" e lo specchio deve poter essere utilizzabile da chiunque, compresi i bambini. Pertanto, l’altezza minima dello specchio deve essere a 90 cm da terra, quella massima a 170 centimetri. Inoltre, la preferenza deve andare agli specchi reclinabili, più adatti all’uso sia in piedi che da seduti. 

La zona wc

Il wc deve avere un’altezza della seduta da terra di 45-50 cm. La scelta deve avvenire sui modelli sospesi, con sporgenza dal muro di almeno 75-80 cm e ad almeno 40 cm dalla parete, in modo da assicurare lo spazio di manovra minimo di 100 cm. 

Inoltre, sono da installare anche dei maniglioni orizzontali sul lato del muro e la barra ribaltabile sull’altro lato, posti a 80 cm di distanza l’uno dall’altro. In questo modo, è possibile inserire anche il pulsante di scarico e il portarotolo in modo da facilitare il loro utilizzo nei bagni per disabili in casa.

La zona doccia 

In caso di dotazione di un bagno disabili con doccia, è importante che il piatto sia posizionato a filo con il pavimento, in modo da non ostacolare l’ingresso o l’uscita del disabile o da costituire uno scalino. Si consiglia, inoltre, il sedile da doccia, da posizionare a un’altezza da terra di 45-50 cm. 

Infine, anche in questa zona devono essere previsti dei maniglioni che facilitino la mobilità all’interno e consentano i movimenti in tutta sicurezza. Nel caso in cui si preferisse la vasca, è necessario prevedere: 

  • lo sportello per facilitare l’accesso e l’uscita con apertura verso l’esterno di 180 gradi;
  • l’altezza dello sportello compresa tra 70 e 85 cm;  
  • l’eventuale sedile posizionato a un’altezza di 53 cm.
  • eventuali sistemi meccanizzati di ausilio. 

Luci e ulteriori accessori

Nel bagno per persone disabili è necessario garantire un’adeguata illuminazione, anche servendosi di luci a led. Il posizionamento delle luci dovrebbe essere disposto in modo da evitare possibili ombre che rendano difficile la visibilità. Inoltre, si dispone l’utilizzo di pavimenti antiscivolo per evitare cadute rovinose. 

Cosa prevede la normativa sul bagno disabili per i locali pubblici

È importante chiarire che molte delle norme riguardanti le realizzazioni dei bagni per disabili nelle abitazioni private si applicano anche per i locali aperti al pubblico. Anche in questi casi la normativa alla quale far riferimento è quella dettata dal decreto ministeriale numero 236 del 1989, integrata dalla legge 104 del 1992. 

La regola principale è quella secondo la quale gli esercizi commerciali e le attività di somministrazione di cibi e bevande debbano essere dotati di un bagno accessibile ai disabili nel caso in cui la superficie del locale sia di almeno 250 mq. 

Un locale per disabili si ritiene a norma quando misura almeno 180x180 centimetri, ha una porta larga di almeno 85 cm che si apre verso l’esterno o sia scorrevole e consenta di disporre di adeguati spazi di manovra della carrozzina a rotelle grazie anche alla dotazione di corrimani, campanelli d’emergenza, sanitari e rubinetterie accessibili. 

Quali agevolazioni usare per realizzare un bagno per disabili

Chi deve realizzare un bagno per disabili può contare su alcune agevolazioni di tipo fiscale che consentono di ridurre la spesa per l’acquisto di sanitari e strutture, nonché la loro installazione. 

Fino al 31 dicembre 2025 si può richiedere il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’incentivo che consente di ottenere la detrazione fiscale ai fini dell’Irpef del 75% delle spese sostenute nelle cinque dichiarazioni dei redditi successive. 

Quanto si può richiedere di bonus barriere

L’importo massimo di detrazione fiscale dell'agevolazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche varia in base al tipo di immobile. Nel dettaglio: 

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio per i fabbricati composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i fabbricati composti da più di otto unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 119-ter del D.l. 34 del 2020.  

Bonus ristrutturazione bagno, a chi spetta e per quali lavori

Tra le varie agevolazioni, i cittadini possono far riferimento anche al bonus per il rifacimento del bagno che, fino al 31 dicembre 2025, consente la detrazione fiscale dell'Irpef per dieci anni del: 

  • 50% per lavori sulla prima casa;
  • 36% per interventi su altre abitazioni, come una seconda casa. 

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle abitazioni, in forza dei quali si può procedere a: 

  • realizzare bagni per disabili ed eliminare le barriere architettoniche
  • rifare interamente gli impianti sanitari e idrici;
  • sostituire tubature e impianti;
  • installare nuovi impianti idraulici ed elettrici;
  • sostituire i sanitari, i pavimenti e i rivestimenti.

Detrazione fiscale dell’Irpef del 19%

Si ricorda che, dalla fine del 2023 il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche ha dapprima ridotto e poi escluso del tutto il ricorso allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta. Inoltre, dal 1° gennaio 2026 le aliquote del bonus casa scenderanno, rispettivamente, al 36 e al 30%. 

Pertanto, come alternativa a queste agevolazioni si può sempre esercitare la detrazione fiscale del 19% delle spese sanitarie e dei mezzi di ausilio, anche informatici, volti a favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con ridotta mobilità.

Zona wc
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