Il 6 luglio scade il termine ultimo per versare, senza costi aggiuntivi, i tributi derivanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2015. Lo slittamento del termine – che fa riferimento a tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e da quella unificata – è stato stabilito con il Dpcm 9 giugno 2015 e riguarda tanto chi esercita attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli stessi), quanto chi partecipa, per trasparenza, a società, imprese e associazioni che svolgono attività per le quali sono previsti gli studi di settore.
Proroga versamenti, chi è interessato
La proroga riguarda le persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore; le persone fisiche che adottano il regime dei nuovi minimi e il nuovo regime forfettario; i soggetti diversi dalle persone fisiche a condizione che esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello studio a causa di ricavi/compensi superiori a 5.164.569 euro o siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. Unico/Irap 2015 entro il 16.6.2015; i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore; i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Proroga versamenti, le nuove scadenze
Chi non effettua il pagamento entro il 6 luglio potrà versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Ma, poiché il trentesimo giorno (5 agosto) cade nel periodo di “tregua” estiva (1 - 20 agosto), il versamento sarà considerato valido se effettuato entro giovedì 20 agosto.
Proroga versamenti, un nuovo calendario per chi paga a rate
Con il differimento dei termini per il versamento della prima rata varia anche il calendario relativo alle successive quote. Chi opta per il pagamento rateale delle imposte dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), versandoli separatamente dal tributo con i seguenti codici: 1668 – tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, “cedolare secca”); 3805 – tributi regionali (addizionale all’Irpef, Irap); 3857 – tributi comunali (addizionale all’Irpef).
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