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Rottamazione bis cartelle Equitalia, come funziona
GTRES

Il decreto fiscale, approvato lo scorso venerdì in Consiglio dei ministri, ha dato il via libera alla rottamazione bis delle cartelle Equitalia. Intervento con il quale il governo prevede incassi per circa 1 miliardo nel 2018, sia dalla riammissione di chi era stato escluso sia attraverso l’estensione ai primi nove mesi del 2017. Andiamo a scoprire come funziona la sanatoria.

Gli importi compresi – Il contribuente che aderisce alla rottamazione può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di aggio della riscossione. Non sono dovuti le sanzioni tributarie, gli interessi di mora, le sanzioni e somme aggiuntive che gravano su crediti previdenziali. La rottamazione riguarda anche i ruoli relativi alle multe per violazioni amministrative al Codice della strada. Sono escluse le violazioni di natura penale e le altre sanzioni amministrative, in questo caso l’adesione alla rottamazione consente solo uno sconto degli interessi sulle sanzioni amministrative.

Gli importi esclusi – Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a: risorse proprie tradizionali Ue (come dazi doganali Iva riscossa all’importazione); somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le conseguenze dell’adesione – Con l’adesione alla rottamazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (tranne quelli già iscritti alla data della presentazione della domanda) e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le modalità di pagamento – Chi ha aderito alla vecchia rottamazione o aderirà alla nuova può versare il dovuto per mezzo del portale sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione e App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, con domiciliazione bancaria, presso le filiali bancarie; presso gli sportelli bancomat (Atm) aderenti; con il proprio internet banking; agli uffici postali; nei tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.

La riammissione per le rate non pagate – Può rientrare nella sanatoria chi ha già aderito alla prima rottamazione delle cartelle, ma non è riuscito a saldare o ha versato in modo incompleto le prime due rate in scadenza il 31 luglio e 2 ottobre. Il contribuente dovrà pagare quanto effettivamente dovuto con le prime due rate entro il 30 novembre 2017. Chi ha scelto di rateizzare la rottamazione in cinque tranche si troverà alla scadenza del 30 novembre a recuperare le rate non pagate e a versare la terza rata.

Il ripescaggio dei contribuenti non ammessi – Può cercare di aderire nuovamente chi ha presentato domanda per la prima rottamazione e non è stato ammesso perché, pur avendo dei piani di dilazioni in corso con l’ex Equitalia al 24 ottobre 2016, non era in regola con i pagamenti al 31 dicembre dello scorso anno. Gli interessai dovranno presentare entro il 2 gennaio 2018 (la scadenza è la domenica del 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio è un festivo) una domanda di riammissione alla definizione agevolata con il modello che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione entro fine ottobre.

Per essere riammessi bisogna pagare in un’unica soluzione entro il 31 maggio le rate non versate del vecchio piano di dilazione delle quali entro il 31 marzo (ma la data cade di sabato) l’agente della riscossione avrà comunicato l’importo.

Entro il 1° ottobre 2018 (la scadenza è il 30 settembre, ma cade di domenica) i soggetti riammessi dovranno versare la prima o unica rata della rottamazione maggiorata degli interessi calcolati al 1° agosto 2017. La seconda e la terza rata della rottamazione per i riammessi scadranno il 31 ottobre e il 30 novembre 2018. Il pagamento delle rate non saldate del piano di dilazione deve avvenire in un’unica soluzione, mentre per la rottamazione ci si potrà avvalere al massimo di sole tre e non cinque rate.

La riapertura per le nuove cartelle – I contribuenti interessati da carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 rientranti nel perimetro della sanatoria potranno presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018 con il modello che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione entro fine ottobre.

L’agente della riscossione dovrà comunicare entro il 31 marzo (ma la data cade di sabato) al contribuente l’affidamento di carichi per i quali al 30 settembre 2017 non risulta ancora notificata la cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione a sua volta comunicherà entro il 30 giugno 2018 (ma la data cade di sabato) gli importi dovuti per l’adesione alla rottamazione bis secondo le rate prescelte.

I versamenti per le cinque rate scadranno il 31 luglio 2018 (prima o unica rata), 30 settembre 2018 (seconda rata, ma il termine di versamento dovrebbe slittare al 1° ottobre 2018 perché il 30 settembre cade di domenica), 31 ottobre 2018 (terza rata), 30 novembre 2018 (quarta rata), 28 febbraio 2019 (quinta rata). L’accesso alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 potrà avvenire senza che debbano essere versate le rate dei piani di dilazione in essere relativi a questi carichi.

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