
Il credito d’imposta sui canoni di affitto (il cosiddetto bonus affitti), pari al 60% del canone mensile di locazione o leasing, si applica anche a enti non commerciali pubblici o solo ai privati? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, ha fatto sapere che il richiedente, un ente pubblico nazionale non economico e non commerciale, al pari di un ente privato, può richiedere allo stesso modo il bonus affitti per il proprio immobile utilizzato come sede istituzionale, dato che nel relativo dl 34/2020 non si fa distinzione tra i due tipi di soggetti.
Anzi, l’AdE specifica che “possono fruire del credito di imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale», anche nel caso in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo”.
“Gli enti non commerciali, dunque, - si legge, - possono accedere al credito d'imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito potrà essere verificato dall'esame dell'atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente”.
Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d'imposta, di cui trattasi, indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato.
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