Si parla di Cilas e stato legittimo. O meglio, di Cilas senza stato legittimo. In questo caso, il Comune può intervenire per sanzionare gli abusi edilizi? Sul punto si è espresso il Tar Veneto, che con l’ordinanza 128/2023 ha confermato il potere e il dovere di sanzioni e ha anche messo in dubbio la convivenza del superbonus con la presenza di abusi edilizi. Vediamo quanto precisato.
Ma che cos’è la Cilas senza stato legittimo? Si tratta di un titolo abilitativo semplificato, che è stato introdotto per rendere più rapide le pratiche degli interventi agevolati con il superbonus. Pronunciandosi proprio in tema di Cilas senza stato legittimo, il Tar Veneto ha chiarito che anche in questo caso il Comune può intervenire per sanzionare gli abusi edilizi.
L’ordinanza del Tar Veneto in tema di Cilas e stato legittimo
Secondo quanto precisato dall’ordinanza del Tar Veneto e riportato da Edil portale, la Cila è “un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori” che previsti dall’articolo 27 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2023). Il Tar Veneto ha quindi sottolineato che l’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile è stato tolto per “semplificare la presentazione delle pratiche relative al superbonus, ma non incide sul potere e dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che vanno sempre rimossi o sanati”.
I giudici del Tar Veneto hanno quindi ricordato che per poter realizzare in modo lecito gli interventi edilizi, bisogna possedere il relativo titolo edilizio ed è necessario che l’immobile in questione non sia abusivo. Il Tar Veneto ha poi evidenziato che “le opere aggiuntive realizzate su un immobile abusivo hanno l’effetto di ‘propagazione dell’illecito’ perché aggravano le caratteristiche di abusività dell’immobile”.
È stata poi chiarita un’altra questione, quella della convivenza tra superbonus e abusi edilizi. In particolare, il Tar Veneto ha sottolineato che in merito alla possibilità di usufruire del superbonus in presenza di abusi edilizi è necessario un approfondimento, mentre è certamente necessario denunciare e sanare gli abusi edilizi, che devono essere sanzionati.
Cosa si intende per stato legittimo di un immobile?
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, articolo 9 bis, comma 1 bis, “lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.
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