Cosa dice la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per il superbonus non spettante. Una misura prevista dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176/2022. Nel dettaglio, sono stati istituiti tre identificativi, uno per il capitale, uno per gli interessi e uno per la sanzione. Vediamo quanto precisato con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024.

Quali sono i codici tributo per la restituzione del fondo perduto

Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176/2022 ha previsto un contributo a fondo perduto dedicato ai soggetti in particolari condizioni reddituali che avevano avviato interventi legati al superbonus.

Adesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
  • 8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
  • 8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, questi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
     

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