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Aumenta il ticket sui licenziamenti. Secondo quanto previsto dall’ultima parte dell’articolo 20 del disegno di legge di Bilancio 2018, il contributo passa dal 41% del massimale Naspi all’82%. Dal prossimo anno, dunque, i datori di lavoro che gravitano in area cassa integrazione guadagni straordinaria e versano il relativo contributo, se effettueranno licenziamenti collettivi di personale dovranno sborsare di più.

L’aumento non riguarda le cessazioni effettuate in conseguenza di procedure di licenziamenti collettivi, avviate in base all’articolo 4 della legge 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

Ma che cos’è il ticket sui licenziamenti? Il ticket sui licenziamenti è stato introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) ed è dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato. Nel valore attuale, l’importo massimo riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi è di 1.470 euro, corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi, che in origine era fissato in 1.180 euro e poi è stato rivalutato a 1.195 euro.

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, il rincaro della percentuale di calcolo raddoppia il contributo, facendolo diventare pari a 979,9 euro per anno, cifra che riferita a 36 mesi diventa 2.940 euro. Il calcolo del contributo deve tenere conto dell’anzianità del lavoratore comprendente anche i periodi di occupazione con contratto a termine, laddove il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui sia intervenuta una stabilizzazione che abbia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.

L’obbligo di versamento riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente. L’obbligatorietà riguarda tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro genera, anche solo teoricamente, il diritto del lavoratore cessato alla percezione della Naspi, a prescindere dalla effettiva fruizione della stessa.

Il ticket deve essere calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. La somma deve essere pagata in unica soluzione e non è dovuta per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” previsti dall’articolo 4 della legge 92/2012 (isopensione).

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