
Chi decide di ristruttuare il proprio immobile ha diritto a una detrazione fiscale del 36%, aumentata al 50% fino al 31 dicembre del 2014. Ma le agevolazioni irpef sono valide anche se i lavori di manutenzione straordinaria sono effettuati sulla seconda casa?
L'articolo 16-bis comma 1, del tuir stabilisce come condizioni per avere accesso alle detrazioni irpef:
1) che il soggetto che realizzi i lavoro dispongo di titolo di proprietà dell'immobile o ne abbia la detenzione dell'immobile
2) che le spese siano accollate dal titolare degli idonei diritti
3) che vengano realizzate determinate tipologie di interventi
Che si tratti di abitazione principale o di seconda casa non affetta alla fruizione delle agevolazioni
Un concetto ribadito dalla circolare n 57 del 24 febbraio 1997 del ministero delle finanze "tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d'imposta ai fini dell'irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'irpef, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico”
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