Quando si acquista una casa all’asta bisogna fare attenzione ai vecchi debiti. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice la legge.
Secondo quanto specificato dal Corriere della Sera – Economia, il quarto comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. La norma si applica anche per chi acquista l’immobile a un’asta giudiziaria. Per le spese straordinarie tenuto a sopportarne i relativi costi è chi risultava proprietario al momento in cui è stata adottata la delibera.
Trattandosi, però, di acquistare da un fallimento, o da una procedura esecutiva avviata nei confronti di un debitore insolvente, l’aggiudicatario dovrà farsi carico anche di questo onere, salvo tentare un assai improbabile recupero presso il debitore qualora i lavori fossero stati deliberati prima dell’aggiudicazione.
Pertanto, prima di acquistare a un’asta giudiziaria un immobile ubicato in un condominio, è opportuno informarsi presso l’amministratore
- se e di quale importo è debitore il precedente proprietario,
- se e per quale importo sono stati deliberati lavori straordinari,
- se vi sono giudizi in corso,
- se lo stesso amministratore è intervenuto nel fallimento o nell’esecuzione immobiliare per il recupero dei contributi condominiali da parte del precedente proprietario,
- se vi sono buone possibilità di realizzo del credito.
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