In tema di bonus edilizi, dal 1° dicembre 2023 si è resa necessaria la comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”. Una procedura che però non è riuscita a quantificare la mole dei crediti effettivamente incagliati. I dati a disposizione non sono rappresentativi dei crediti bloccati. A renderlo noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rispondendo all’interrogazione 5-01785 di Emiliano Fenu (M5S), con cui sono stati richiesti i dati sui crediti d’imposta incagliati relativi ai bonus edilizi e gli aggiornamenti sulle misure per favorirne lo smaltimento, il sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, Federico Freni, ha fatto sapere che, secondo quanto fatto presente dall’Agenzia delle Entrate, “i bonus edilizi comunicati come ‘non utilizzabili’, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2023, ammontano, alla data odierna, a 134 milioni di euro.
Dal 1° aprile al 30 novembre 2023 (termine per avvalersi della c.d. Remissione in bonis) sono state inviate all’Agenzia delle Entrate n. 156 mila comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute nell’anno 2022.
In entrambi i casi giova evidenziare che i dati non sono rappresentativi del fenomeno dei c.d. crediti incagliati, ossia dei crediti che i titolari delle detrazioni o gli attuali detentori non riescono a cedere a terzi. Infatti, i crediti non utilizzabili comunicati ai sensi dell’articolo 25 rappresentano i crediti acquistati che l’attuale detentore ritiene di non aver diritto a utilizzare (per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti) e, quindi, intende ‘cancellare’ (ad esempio, per mancanza dei presupposti costitutivi) e non dei crediti che lo stesso soggetto non riesce a cedere a terzi. Mentre i dati relativi alla cosiddetta remissione in bonis fanno riferimento alle comunicazioni inviate dai soggetti titolari delle detrazioni per lavori edilizi relativi alle spese sostenute nel 2022 che non hanno potuto comunicare all’Agenzia delle Entrate la prima cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro il termine ordinario del 31 marzo 2023 e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, hanno effettuato tale adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Al momento, risulta difficile fare una stima attendibile sulla mole dei crediti fiscali bloccati dalla mancanza di un acquirente e adottare le misure necessarie a risolvere il problema. E, a quanto pare, la comunicazione obbligatoria dei crediti non utilizzabili non ha portato i risultati sperati.
Si ricorda che l’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2023 ha stabilito che “nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.
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