Codici tributo imposte ipotecarie e catastali, le novità dall'Agenzia delle Entrate

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali. A renderlo noto l'Agenzia delle Entrate pubblicando la risoluzione n. 73/E.
Nello specifico, la risoluzione ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli atti privati:
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"1555" denominato "ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria";
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"1556" denominato "ATTI PRIVATI – Imposta catastale";
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"1557" denominato "ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento".
Questi codici tributo si trovanno nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di formazione dell'atto, nel formato "AAAA".
Con la risoluzione n. 73/E l'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che "per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016 e n. 57/E del 18 luglio 2018". Tali codici tributo appositamente ridenominati sono:
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"A140" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio";
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"A141" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio";
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"A149" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio".
Questi codici tributo si trovanno nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando nei campi specificatamente denominati, il "codice ufficio", il "codice atto" e l'"anno di riferimento" (nel formato "AAAA"), indicati nell'atto emesso dall'ufficio.
Per quanto riguarda le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, è stato specificato che il versamento deve avvenire con il vigente codice tributo "9400 – spese di notifica per atti impositivi".