L'Agenzia delle Entrate spiega se è possibile utilizzare la detrazione al 50 o al 36 per cento
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Il bonus ristrutturazione prevede ad oggi una detrazione Irpef del 50% per interventi effettuati sull’abitazione principale e del 36% per lavori riguardanti la seconda casa. Ma cosa accade se l’immobile oggetto dell’intervento appartiene a un cittadino italiano iscritto all’Aire? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un connazionale fiscalmente residente in Svizzera che nel 2025 ha eseguito e completato lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un immobile di proprietà, situato in Italia, che utilizza nei periodi di soggiorno in Italia per motivi personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali.

Come funziona il bonus ristrutturazione 2025 per residenti all’estero

Con la risposta n. 273/2025, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato prima quanto previsto dall’articolo 16­-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e poi dalla legge di Bilancio 2025, ossia che per le spese documentate e sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare; fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Successivamente, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 ed è stato precisato che la maggiorazione spetta a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. E per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Nel caso specifico, dal momento che l’istante ha dichiarato di essere fiscalmente residente in Svizzera, l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad abitazione principale. Di conseguenza, non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’articolo 16-­bis del Tuir, quindi del bonus ristrutturazione, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento (non oggetto di valutazione in questa sede), nella misura del 36 per cento.

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