Adesso, chi compra un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione avrà la certezza di non doverlo restituire
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È stata approvata, in via definitiva, la legge che riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa (Ddl semplificazioni, articolo 44). Adesso, chi compra un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione avrà la certezza di non doverlo restituire. Si tratta di una riforma fortemente voluta dal Consiglio Nazionale del Notariato. Vediamo che significato ha e cosa cambia.

Tramite una nota, il Notariato ha fatto sapere che la riforma ha una portata storica, in quanto rappresenta una grande semplificazione a favore della circolazione dei beni immobili e un grande conseguente vantaggio per le famiglie e per tutti gli operatori del diritto, sanando una lacuna che da anni penalizzava il mercato immobiliare e la libertà negoziale dei cittadini.  

Cosa cambia con il via libera alla norma sulla circolazione dei beni immobili di provenienza donativa

Sempre secondo quanto sottolineato dal Notariato, la nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire - come succedeva in passato - anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. 

Ma attezione: non scompare la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione, in quanto vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.

Cosa accadeva prima

Prima dell’approvazione della legge che riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, il codice civile stabiliva che, in caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potessero chiedere la restituzione del bene e potessero farlo sia nei confronti del donatario che dei suoi aventi causa, entro i dieci anni successivi alla morte. 

Il codice civile, quindi, non limitava l’azione di restituzione al rapporto tra eredi e donatario, ma la estendeva anche ai terzi che avessero successivamente acquistato il bene donato.

Come evidenziato dal Notariato, nel tempo questo meccanismo aveva alterato il mercato dei beni di provenienza donativa. Per tale ragione, da tempo il Notariato stesso chiedeva una riforma, anche alla luce del fatto che ogni anno in Italia, secondo i Dati Statistici Notarili che sono dati effettivi di tutti gli atti stipulati, vengono effettuate oltre 200mila donazioni immobiliari: nel 2021 ne sono state effettuate più di 221.000, nel 2022 quasi 213.000, nel 2024 218.000. 

Cosa accadrà adesso

Con questa riforma, chi compra un immobile con provenienza donativa avrà maggiore sicurezza giuridica e non rischierà di vederselo sottrarre a distanza di anni. 

Le banche poi potranno accettare senza problemi questi immobili come garanzia ipotecaria, rendendo meno complesso l’accesso al credito, soprattutto per le giovani coppie, le famiglie con redditi medi e gli imprenditori alle prese con la necessità di finanziamenti, senza esborso di ulteriori somme per garanzie accessorie.

Gli effetti della riforma, dunque, si traducono in:

  • maggiore sicurezza giuridica per chi compra un immobile proveniente da donazione;
  • maggiore accesso al credito, le banche potranno accettare questi immobili come garanzia ipotecaria senza difficoltà;
  • benefici per famiglie, giovani coppie e imprenditori che necessitano di finanziamenti.

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