
Il Tar Lazio è intervenuto in materia di superbonus e abusi edilizi, facendo chiarezza su un tema di grande interesse. Cosa accade ai lavori incentivati con l’agevolazione fiscale nel caso in cui in un condominio siano stati realizzati interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica e siano state riscontrate delle irregolarità nel fabbricato? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare le pratiche edilizie.
Superbonus con abusi edilizi
Con la sentenza 18386/2023, il Tar Lazio ha ricordato che, in base a quanto previsto dalla normativa sul superbonus, sebbene nella Cilas non si debba dichiarare lo stato legittimo degli immobili, “il Comune mantiene il suo potere di vigilare e sanzionare gli abusi edilizi”.
Nel caso esaminato, come riportato da Edil portale, un condominio ha realizzato interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica agevolati con il superbonus, stipulando un contratto con una società per l’esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative, progettuali ed esecutive.
Questa società “ha presentato al Comune una Scia per sanare alcune irregolarità rilevate sui prospetti del fabbricato e una Cilas con l’indicazione dei lavori agevolati con il superbonus da realizzare”. Il Comune ha però rilevato alcune incongruenze nella Scia in sanatoria e ha dichiarato l’improcedibilità della Cilas, ordinando il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello stato dei luoghi. Di conseguenza, il condominio ha presentato ricorso sostenendo che la Cila è solo una comunicazione e che la normativa non dà al Comune il potere di valutare l’ammissibilità dell’intervento.

Di parere opposto i giudici, i quali hanno affermato che rispetto alla Scia “la Cila non prevede uno specifico e sistematico procedimento di controllo successivo, ma il Comune deve comunque esercitare i poteri di vigilanza”. A fronte di ciò, il provvedimento del Comune è giustificato considerando che i lavori sarebbero stati realizzati su un immobile con abusi edilizi.
Come precisato dai giudici, “la decisione di vietare la prosecuzione dei lavori sino alla definizione della Scia in sanatoria è coerente con il principio secondo cui gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono riguardare immobili non abusivi”. I giudici hanno sottolineato che pur non dovendo essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ciò non vuol dire che “per consentire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico non si debba dare peso ai precedenti illeciti edilizi commessi sull’edificio”.
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