All'art 35 della legge di stabilità è contenuta una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare. I soldi versati dall'acquirente per l'acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto. Gli interessi del fondo serviranno allo stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese
Seminascosta nella legge di stabilità arriva quindi la creazione di questo fondo dove verranno parcheggiati i soldi delle compravendite immobiliari fino a trascrizione avvenuta. Lo scopo è quello di evitare che il compratore versi direttamente nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il trasferimento di proprietà sia regolamente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni
Il venditore di un immobile non riceverà il prezzo del bene venduto il giorno del rogito, ma gli importi saranno consegnati nelle mani del notaio che li dovrà versare su un conto corrente costituito ad hoc. Nel fondo confluiranno:
1) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi spese, in caso di compravendita immobiliare,
2) le somme affidategli in deposito fiduciario,
3) l'intero prezzo se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende
Gli interessi sulle somme depositate serviranno a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati alle piccole e medie imprese. Secondo quanto stabilito dalla legge, il denaro potrà essere "trattenuto" fino ad un massimo di 30 giorni, termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà
Gli importi depositati non saranno di proprietà né del venditore né del notaio, costituendo una sorta di patrimonio separato e impignorabile
Sarà lo stesso notaio a trasmettere il denaro al venditore solo una volta che sarà stata effettuata la trascrizione dell'atto definitivo nei pubblici registri immobiliari. Una formalità che serve a tutelare il compratore nel caso in cui il vendiore lo destini anche ad altri acquirenti. Il primo che trascrive prevale infatti sugli altri eventuali acquirenti
182 Commenti:
I manicomi sono stati chiusi, li hanno spostati in parlamento, non posso pensare altro dopo le azioni che fanno, riportateli subito in manicomio questi soggetti!!!
Ma come si piuò partorire una cazzata del genere, io firmo l'atto, trasferisco una proprietà e poi "dovrei" ricevere i miei soldi?
Ma quanti notai conoscete che hanno preso il malloppo e son fuggiti!!!!!!!!!!!!!
Pioi, mi spiegassero come faranno se i pagamenti sono previsti per staiti d'avanzamento lavori!!!!!!!!
Questo è il governo che non governa ma dimostra ancora una volta l'incapacità, cosa dimostrata già a non saper dare un nome ad una tassa, iMU, iCU, tASI, tARI e chi più ne ha più ne metta........vergogna
Che grande cazzata! Io devo vendere la mia casa e subito dopo fare il rogito di acquisto per trasferirmi nell'altra...
Cosa faccio nel frattempo? Porto i mobili e addebito le spese alle teste pensanti che si sono inventati 'sta cosa?
Nel nostro paese abbiamo dei governati che non si vergognano più nemmeno quando si rendono ridicoli
I ridicoli siamo noi cittadini che continuiamo a votare queste belle teste di.......... invece di prendere in mano i forconi e mandarli a calci nel c... a zappare nei paesi sottosviluppati
Una ennesima rapina,sono ladri no governanti
Follia pura..un altro modo per distruggere il mercato immobiliare già fortemente provato dalla crisi!
Vi allego uno scritto che un notaio aveva posto on line molto tempo prima che questa norma venisse partorita.
Forse vi servirà per capire
Ma, i pericoli e i rischi di un investimento immobiliare non si esauriscono con la fase preliminare: nonostante, infatti, si giunga ad una regolare conclusione del contratto definitivo di vendita, con il rogito notarile, i pericoli medesimi e il rischio di un grave danno continuano a persistere anche dopo la stipula notarile dell’atto definitivo di vendita, per il possibile verificarsi della fattispecie che segue.
L’atto notarile di vendita viene stipulato sulla base di visure, ipotecarie e relative alla situazione giuridica dell’immobile, che (a seconda dello stato di aggiornamento dei Registri Immobiliari) fanno stato fino al giorno precedente la data di stipula (eccezionalmente fino al giorno della stipula).
L’atto notarile di vendita è, come è noto, soggetto a trascrizione nei Registri Immobiliari, trascrizione che normalmente viene eseguita nel più breve tempo possibile (anche se l’art. 2671 c.c. Prevede un termine massimo di trenta giorni): solo dal momento della effettuata trascrizione la vendita è opponibile ai terzi e il procedimento di acquisto è definitivamente concluso.
Ora, dal momento dell’ultima visura aggiornata all’atto della stipula, fino al momento della trascrizione dell’atto, intercorrono diversi giorni (che possono andare da un minimo di tre ad un massimo di trenta), durante i quali la parte acquirente è totalmente esposta al rischio che, nel suddetto intervallo, e prima della trascrizione dell’atto, vengano iscritte nei Registri Immobiliari, a carico dell’immobile acquistato (e del venditore) ipoteche, pignoramenti, sequestri, o altre formalità pregiudizievoli: tali formalità pregiudizievoli, iscritte prima della trascrizione dell’ atto di vendita, saranno a quel punto totalmente opponibili all’acquirente dell’immobile, che ne assume tutte le conseguenze dannose.
In molti Paese stranieri, soprattutto in Francia, l’ordinamento giuridico prevede, al fine di tutelare in modo pieno e assoluto, sia l’acquirente (che altrimenti sarebbe colpito e pregiudicato dalle nuove e sconosciute formalità pregiudizievoli), sia il venditore ( che altrimenti dovrebbe rispondere per danni nei confronti dell’acquirente, pur con tutte le lungaggini giudiziarie) che il prezzo della vendita “resti depositato presso il notaio” fino al momento della trascrizione e dell’aggiornamento delle visure a quell data: il notaio, pertanto, a seguito del deposito del prezzo, assume l’ incarico di verificare, una volta trascritto l’atto di vendita, che nell’ intervallo di tempo sopra descritto non siano intervenute formalità pregiudizievoli a carico dell’immobile acquistato.
La somma depositata, a quel punto, verrà quindi svincolata a favore della parte venditrice, se nessuna formalità pregiudizievole è intervenuta, in un breve lasso di tempo dalla stipula.
Pertanto, al fine di eliminare completamente i rischi e pericoli sopradescritti, potrebbe essere consigliabile (soprattutto nei casi maggiormente a rischio) depositare il prezzo della vendita presso il Notaio, con svincolo della somma appena effettuata la trascrizione e verificata la inesistenza di sopraggiunte formalità pregiudizievoli.
Tra l'altro...se vi servisse...da oggi se prelevate dalla banca più di 2500 euro parte la segnalazione...e se versate per caso una banconota da 500 ne faranno copia e dovrete dire perchè è in vostro possesso e chi ve l'ha data.
È una vergogna...tutelano i compratori... che buffonata!!! dobbiamo ribellarci a queste iniziative, governo Letta a casa subito.
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