All'art 35 della legge di stabilità è contenuta una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare. I soldi versati dall'acquirente per l'acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto. Gli interessi del fondo serviranno allo stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese
Seminascosta nella legge di stabilità arriva quindi la creazione di questo fondo dove verranno parcheggiati i soldi delle compravendite immobiliari fino a trascrizione avvenuta. Lo scopo è quello di evitare che il compratore versi direttamente nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il trasferimento di proprietà sia regolamente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni
Il venditore di un immobile non riceverà il prezzo del bene venduto il giorno del rogito, ma gli importi saranno consegnati nelle mani del notaio che li dovrà versare su un conto corrente costituito ad hoc. Nel fondo confluiranno:
1) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi spese, in caso di compravendita immobiliare,
2) le somme affidategli in deposito fiduciario,
3) l'intero prezzo se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende
Gli interessi sulle somme depositate serviranno a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati alle piccole e medie imprese. Secondo quanto stabilito dalla legge, il denaro potrà essere "trattenuto" fino ad un massimo di 30 giorni, termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà
Gli importi depositati non saranno di proprietà né del venditore né del notaio, costituendo una sorta di patrimonio separato e impignorabile
Sarà lo stesso notaio a trasmettere il denaro al venditore solo una volta che sarà stata effettuata la trascrizione dell'atto definitivo nei pubblici registri immobiliari. Una formalità che serve a tutelare il compratore nel caso in cui il vendiore lo destini anche ad altri acquirenti. Il primo che trascrive prevale infatti sugli altri eventuali acquirenti
182 Commenti:
Si potrebbe prevedere che all'atto , il venditore incassi il corrispettivo con assegni speciali che restano congelati per 15 giorni sul conto corrente dell'impresa, e poi alla comunicazione del notaio che nulla osta , il via libera.- semplice, veloce, induce le ditte ed i privati venditori andar via dritti, il compratore a non fare il tiranno, nessuna speculazione su interessi, consegna immediata dell'immobile, nessun problema con il creditore ipotecario banca (un altro problema grave e vero ) che oggi prevale sul privilegiato divenuto tale per effetto della trascrizione del preliminare . Se il venditore non ha nulla da temere, non vedo alcun incaglio questa norma è ottima se cosi' congegnata. In francia vige già una norma simile e va benissimo tanto piu' che difende i piu' deboli che in questo paese sono spesso vittime di una particolare specie acquatica : lo squalo-bidone www.realessandro.
che differenza fa da parte di chi vende trovare un acquirente che ti paga in contanti da uno che fa il mutuo? alla fine della vendita la banca che ha stipulato il mutuo con l'acquirente non ti verserà tutto l'importo in contanti? quindi che differenza fa ?
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