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Novità sul fronte della rottamazione delle cartelle Equitalia. Si profila, infatti, una proroga. In commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha espresso parere favorevole a un emendamento che sposta la scadenza per presentare l’istanza dal 31 marzo al 21 aprile. Se l’emendamento, presentato al decreto terremoto, sarà dichiarato ammissibile, l’esecutivo darà il via libera. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con cui ha chiarito come aderire alla “definizione agevolata”.

Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 (articolo 6, Dl 193/2016 – “rottamazione delle cartelle”) è stata introdotta dal decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017.

La definizione agevolata offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica), senza dunque sanzioni e interessi di mora.

Per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.2/E. La circolare offre chiarimenti su:

  • cos’è il procedimento di definizione agevolata e l’ambito temporale;
  • i carichi oggetto della definizione agevolata;
  • i carichi esclusi dalla definizione agevolata;
  • il perfezionamento della definizione agevolata;
  • la definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento;
  • carichi oggetto di giudizio.

La richiesta di definizione agevolata può essere presentata – al momento, entro il 31 marzo 2017 – con riferimento ai carichi che risultano affidati all’agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia Spa) nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Condizione imprescindibile, dunque, per poter chiedere la rottamazione è che il carico che si intende definire (al netto degli eventuali pagamenti già effettuati e degli sgravi ottenuti dall'ente creditore) sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, anche se, entro lo stesso termine, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento.

Per carico si intende la singola partita di ruolo, ossia l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, eccetera) unitariamente riconducibili a uno specifico debito del contribuente. Ai fini della rottamazione, la singola partita non può essere frazionata. Quindi, il contribuente può scegliere se definire tutti o solo alcuni dei carichi a lui riferiti, ma per fruire dei benefici previsti dalla legge, scelto il carico da rottamare, è tenuto a pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (tranne sanzioni e interessi di mora).

I carichi affidati sono quelli trasmessi, nell’arco temporale 2000/2016, all’agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’ente creditore. Con specifico riferimento ai carichi che l’Agenzia delle Entrate, in veste di ente creditore, affida all’agente della riscossione, la circolare chiarisce che l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa nel senso di “carichi trasmessi” in via telematica entro il 31 dicembre 2016: ciò vale sia per quelli relativi ad accertamenti esecutivi sia per quelli riscossi tramite cartella di pagamento. E’ possibile che ci siano carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione. Ebbene, anche questa tipologia di carico è rottamabile.

In merito ai carichi per i quali non è possibile la definizione agevolata (comma 10, articolo 6), l’Agenzia delle Entrate spiega:

  • sebbene non espressamente annoverati tra quelli non rottamabili, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Ue, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, devono ritenersi comunque non definibili, in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano;
  • sono esclusi altresì dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • infine, ai sensi della lettera e-bis) del comma  10, sono esclusi dalla definizione i carichi recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie...”.

L’Agenzia precisa che devono ritenersi non tributarie e, quindi, non definibili, le sanzioni amministrative che non rientrano nell’alveo della giurisdizione tributaria (quelle relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e quelle irrogate nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici).

Le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, hanno natura amministrativo-tributaria dal 1° gennaio 2007 (cfr articolo 1, commi 33-34, legge 296/2006 - Finanziaria 2007), quindi sono escluse dalla definizione agevolata, qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla predetta data.

La definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Di conseguenza, non determinano perfezionamento della definizione agevolata: la mera presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione e il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).

Quando però il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata, il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione) e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito. Tuttavia, gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico.

In merito alla definizione agevolata e alle precedenti dilazioni di pagamento, si ricorda che il legislatore consente di rottamare anche i debiti per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl 193/2016 (24 ottobre 2016), fosse già in corso una rateizzazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; dopo la presentazione della dichiarazione di adesione le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.

L’Agenzia ricorda la possibilità, per il contribuente, di riprendere il versamento dilazionato degli importi dovuti nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata. Al 31 luglio 2017 si possono verificare diverse situazioni:

  • il debitore ha pagato correttamente la prima o unica rata relativa alla definizione agevolata - la dilazione accordata in precedenza è automaticamente revocata;
  • il debitore non ha correttamente pagato la prima o unica rata della definizione agevolata - la definizione è inefficace, il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione, ma il debitore potrà riprendere (entro il 31 luglio) i versamenti relativi alla precedente dilazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive alla prima:

  • la definizione agevolata diventa inefficace;
  • il debito non può più essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’agente della riscossione;
  • il debitore non può neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione, che è stata automaticamente revocata a causa del versamento della prima rata relativa alla definizione agevolata.

I carichi per i quali sia in corso un giudizio, rispetto ai quali il debitore nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata assume l’impegno a rinunciare al giudizio stesso, possono essere rottamati. Gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata, inoltre, prevalgono sugli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente già emessa.

L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere si determina anche se il debitore ha omesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, a condizione, però, che provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa.

Nel caso in cui, infine, il carico affidato all’agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si sia perfezionata) solo (per) una parte del debito del contribuente, persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite.

La richiesta di definizione agevolata può riguardare anche carichi annullati da una sentenza non definitiva, emessa prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione. In tal caso, infatti, il debitore può comunque avere interesse alla definizione, trattandosi, appunto, di una sentenza che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.

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